In provincia di Varese sono 10 i Comuni dove c’è una sola lista in lizza. Il più grande è Casciago (3588 abitanti) dove si ricandida Mirko Reto, il più piccolo Tronzano Lago Maggiore (233 abitanti) dove si ripresenta Antonio Palmieri. In mezzo troviamo Caravate (2540 abitanti) che vede candidato solo il sindaco Nicola Tardugno; Porto Valtravaglia (2300 abitanti) dove si ripresenta solo il sindaco Ermes Colombaroli; Cuvio (1630 abitanti) dove si candida l’attuale vicesindaco Luciano Maggi; Lozza (1230 abitanti) dove si candida l’assessore Matteo Acchini; Ranco (1280 abitanti) dove si candida Federico Brovelli, Brusimpiano (1200 abitanti) che vede come candidato sindaco l’attuale primo cittadino Fabio Zucconelli; Azzio (780 abitanti) dove l’unico candidato è Davide Vincenti che cerca il terzo mandato; Crosio della Valle (600 abitanti) che vede candidato Marco Bortolussi per il suo secondo mandato.
I RISULTATI ELETTORALI
Il dato fondamentale per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali è quello dell’affluenza alle urne. Questa la situazione alle 19. Un aspetto singolare è che tutti i dieci comuni avranno sindaci uomini.
Azzio 54,31%
Brusimpiano 47,08%
Caravate 48,64%
Casciago 59,58%
Crosio della Valle 52,36%
Cuvio 46,53%
Lozza 59,73%
Porto Valtravaglia 54,97%
Ranco 63,72%
Tronzano Lago Maggiore 65,59%
COSA DICE LA LEGGE PER QUESTE SITUAZIONI
La legge 84 del 30 giugno 2022 – emanata dall’allora governo Draghi, e che convertiva il dl del 4 maggio – parla chiaro, stabilendo che sono eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell’unica lista ammessa ed il candidato sindaco collegato solo nel caso la lista stessa “abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune”.
In chiaro: deve votare più del 40 per cento degli aventi diritto – senza tenere in conto quelli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero -, ed il candidato sindaco deve prendere almeno il 50 per cento dei voti più uno.
L’ombra lunga, altrimenti, è quella del commissariamento del comune. In questo caso, infatti, l’elezione risulta nulla e, pertanto – si legge sul sito del Ministero dell’Interno -, “il prefetto della provincia provvede a nominare un commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’ente comunale”.
LO SPECIALE ELETTORALE – TUTTI I COMUNI AL VOTO
Norma alla mano – ovvero l’articolo 141 del dl 267 dell’agosto 2000, inserito nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il cosiddetto “Tuel” -, il commissario “ha il compito di amministrare l’ente fino all’elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco”, voto “da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge”. E, in genere si parla di “turno ordinario” ovvero in primavera. Quindi, tra un anno. Il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto di nomina e riunisce a sé “tutti ipoteri degli organi del comune”, quindi quelli di “sindaco, giunta e consiglio”. Nelle disposizioni del Ministero dell’Interno si legge che “in virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione” anche se “non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di portata strategica”.